Art. 5.

      1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia

 

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di Avezzano per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale de L'Aquila, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento in proporzione alle popolazioni residenti nelle province interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti è ripartito in correlazione all'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.
      2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni degli organi della nuova provincia ed il 1o gennaio dell'anno successivo, gli organi delle due province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo, dal bilancio della provincia de L'Aquila, dei fondi di spettanza della provincia di Avezzano.